Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo,secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001,n. 448;
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FRANCESCO PROFUMO
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